Art.100

(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)

1.  Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2.  I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3.  I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4.  I rimorchi e i carrelli a pendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5.   Le targhe indicate dai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6.  I veicoli di circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

7.  Nel regolamento sono stati stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

8.  Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici devono portare.

9.  Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

- la collocazione e le modalità di installazione;

- le caratteristiche costruttive dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintive o sigle che possono creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.

12.  Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacinquecentonovantasette.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrative del pagamento di una somma da euro diciannove a euro settantotto.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito sa sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti, deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria delle confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. I osservano le norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ.


 

Art.101

( Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe )

1.  La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’articolo 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concreto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici della misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell’ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

2.  Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.

3.  Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere resituiti all’ufficio della Direzione generale della M.V.T.C. in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni del rilascio del documento stesso.

4.  Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., sull’apposita segnalazione dell’ufficio del P.R.A.. provvede tramite gli organi di polizia al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5.  Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, è soggetto se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.

16.  La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe secondo le norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ.

 
 

Art.102

( Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa )

1.  In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’articolo 100, l’intestatario della carta di circolazione deve entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2.  Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo con le procedure indicate dall’articolo 93.

3.  Durante il periodo di cui il comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri d’iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4.  I dati d’immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’articolo 93.

5.  Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all’articolo 100, comma 1, l’intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6.  L’intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per i veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1 ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.

7.  Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.