(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)
1.
Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
2.
I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente
i dati di immatricolazione.
3.
I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati
di immatricolazione.
4.
I rimorchi e i carrelli a pendice, quando sono agganciati ad una motrice,
devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5.
Le targhe indicate dai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6.
I veicoli di circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di
una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o
autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo
rimorchiato.
7.
Nel regolamento sono stati stabiliti i criteri di definizione delle targhe
di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8.
Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni
tipo, con esclusione di quelle ripetitrici devono portare.
9.
Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
- i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
- la collocazione e le modalità di installazione;
- le caratteristiche costruttive dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per
l’accettazione.
10.
Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintive o sigle che possono creare equivoco nella identificazione del
veicolo.
11.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento da una somma da euro sessantacinque
a euro duecentosessantadue.
12.
Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o
contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacinquecentonovantasette.
13.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla
sanzione amministrative del pagamento di una somma da euro diciannove a
euro settantotto.
14.
Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito sa sensi del codice penale.
15.
Dalle violazioni di cui ai commi precedenti, deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti
indicati. Alle violazioni di cui al comma 12, consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria delle confisca amministrativa del veicolo. La
durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale
sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. I osservano le
norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ.
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