Art.115

( Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali )

 1.  Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a )   anni quattordici per guidare  veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b )   anni quattordici per guidare ciclomotori;

c )   anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti  per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 Km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d )  anni diciotto per guidare:

1 ) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate con la lettera c ), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2 ) autocarri, autoveicoli per trasporti  specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3 ) i veicoli di cui al punto 2 ) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t purché munito di certificato di abilitazione professionale  rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;

e )  anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3 ) della lettera d ), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché ai mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

 2.  Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a ) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati, la cui messa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b ) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 3.  Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e ), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventi-quattro.
 

 4.  Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue  a euro centotrentuno.

 5.  Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove a euro settantotto se si tratta di animali.

 6.  Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al Capo І, Sezione II, del Titolo VΙ.


 

Art.116

( Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida  di motoveicoli e autoveicoli )

 1.  Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

 2.  Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

 3.  La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l’esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all’esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t. 

B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.

C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero esclusi quelli per la guida è richiesta la patente della categoria D.

D – Autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero.

E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della  categoria B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

 4.  I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
 

 5.  I mutilati e i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale della categoria A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui dell’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.
 

 6.  Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, e rispettivamente da sei  e da dodici mesi.
 

 7.  La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici  ed esame integrativo, a categoria di veicoli diversi.
 

 8.  I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E correlata con patente di categoria C di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d ), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente con categoria D per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari devono proseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dalla quale risulta la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.
 

 9.  Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinanti trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
 

10.  Nel regolamento in relazione a quando disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
 

11.  L’ annotazione del trasferimento di residenza da uno  ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da opporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della  M.C.T.C., notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono i responsabili in solido dell’omesso pagamento.
 

12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida  a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
 

13.  Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantacinque a euro ottomiladuecentosessantatre; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
 

14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all’articolo 121, guida senza munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  trentadue a euro centotrentuno. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all’art. 120 si applica quando disposto dal comma 13.
 

15.  Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostituiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere nei dieci giorni successivi all’esame alla predisposizione del certificato di abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
 

16.  Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinque a euro centotre].
 

17.  Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta e secondo le norme del capo Ι, sezione II del titolo VΙ.
 

18.  Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo Ι, sezione II, del titolo VΙ.