( Patente e certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli )
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Per sostenere
gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita
domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario,
come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo
sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l’esattezza. Tale
indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione
all’esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le
rispettive categorie:
A – Motoveicoli di
massa complessiva sino a 1,3 t.
B – Motoveicoli,
esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t
e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio
che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una
massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.
C – Autoveicoli, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un
rimorchio leggero esclusi quelli per la guida è richiesta la patente della
categoria D.
D – Autobus e altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti
un rimorchio leggero.
E – Autoveicoli per la
cui guida è richiesta la patente della categoria B, C e D, per ciascuna
delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che
non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta
la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia
abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono
quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati e i minorati fisici, anche
se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale della
categoria A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio
leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli
di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in
relazione all’esito degli accertamenti di cui dell’articolo 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale
protesi sia prescritta, ove ricorra e/o quale tipo di adattamento sia
richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o
in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di
autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo
coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è
richiesta la patente della categoria B, e rispettivamente da sei e da
dodici mesi.
7. La validità della patente può essere
estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame
integrativo, a categoria di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B
e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di
categoria E correlata con patente di categoria C di età inferiore agli anni
ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui
all’articolo 115, comma 1, lettera d ), numero 3, i titolari di patente
della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente con
categoria D per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per
trasporto di scolari devono proseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. sulla base dei requisiti delle modalità e dei programmi di
esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato
a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di
emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale
esibendo certificazione che sarà definita con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione dalla quale risulta la loro idoneità allo
svolgimento di tale attività.
9. Nei casi previsti dagli accordi
internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinanti trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida
per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale,
rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati
fisici.
10. Nel regolamento in relazione a quando
disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i
tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le
modalità e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello stesso
regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L’ annotazione del trasferimento di
residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta,
alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida da opporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni
devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente
dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza
che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni,
l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che
il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono i
responsabili in solido dell’omesso pagamento.
12. Chiunque, avendo la materiale
disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persone che
non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione
professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
13. Chiunque guida autoveicoli o
motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
duemilasessantacinque a euro ottomiladuecentosessantatre; la
stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito
favorevole gli esami di cui all’articolo 121, guida senza munito della
patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro trentadue a euro centotrentuno. Ove ricorrano i
motivi ostativi al rilascio della patente di cui all’art. 120 si applica
quando disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o
motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di
abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione
sostituiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere nei dieci giorni successivi
all’esame alla predisposizione del certificato di abilitazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
16. Il titolare di patente di guida che
omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinque
a euro centotre].
17. Le violazioni alle disposizioni di cui
al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta e secondo le norme del capo Ι, sezione II del
titolo VΙ.
18. Alle violazioni di cui al comma 13
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente
posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui
al capo Ι, sezione II, del titolo VΙ.
|