( Limitazione nella guida )
1. Al titolare di patente italiana, per i
tre anni successivi alla data del conseguimento della stessa e comunque
prima di aver raggiunto l’età di venti anni, non è consentita la guida di
motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento
della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità
di 100Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane
principali.
3. Nel regolamento saranno stabilite le
modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai
commi 1 e 2 analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione
alla data dell’entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla
velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame
di cui l’art. 121.
5. Il titolare della patente di guida
italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente, è comunque
prima di aver raggiunto l’età di venti anni, circola oltrepassando i limiti
di guida e di velocità di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a
euro duecentosessantadue. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da
due a otto mesi, secondo le norme del capo Ι, sezione II e del titolo VΙ. |
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( Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida )
1.
Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla
guida di cui all’articolo 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica e
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire con sicurezza veicoli a motore.
2. L’accertamento dei requisiti fisici e
psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio
della Unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere
effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del
distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del
Ministero della Sanità o da un ispettore medico delle ferrovie dello Stato o
da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del
ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del
ruolo sanitario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro o della previdenza sociale. In tutti i casi
tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L’accertamento e i requisiti
psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B,
BE e sottocategorie, è effettuato da medici specialisti dell’unità sanitaria
locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione
della patente di guida.
3. L’accertamento di cui al comma 2 deve
risultare da certificazione di data non anteriore tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. 4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da Commissioni mediche locali costituite in ogni Provincia presso le Unità sanitarie locali del capoluogo di Provincia, nei riguardi: a ) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una nuova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze; b ) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; c ) di coloro per i quali è fatta richiesta del prefetto o dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.; d ) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida. d - bis ) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,D,CE,DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle Commissioni
di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei
trasporti. Questi decide, sentita la Commissione medica centrale istituita
presso il Ministero dei trasporti. Tale Commissione esprime il suo parere
avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari
periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta Commissione ha altresì
il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su
particolari aspetti dell’idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul
coordinamento e sull’indirizzo delle attività delle Commissioni mediche
locali.
6. Di tale parere il Ministro dei
trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del
ricorso, avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida
di cui all’art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso
avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati
dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a ), il Ministro dei
trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione 8. Nel regolamento di esecuzione, sono stabiliti: a ) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b ) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c ) la composizione e la modalità di funzionamento delle Commissioni mediche al cui comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a ) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo delle Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia; d ) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A,B,C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi
previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e
psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata
da psicologi abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’albo
professionale.
10. Con decreto del Ministero dei trasporti
di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito Comitato
tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico – scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici. |
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( Esercitazioni di guida )
1. A chi ha fatto domanda per sostenere
l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validità della
patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla
guida.
2. L’autorizzazione consente all’aspirante
di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la
patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si
trovi, in funzione d’istruttore, persona di età non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria,
conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore;
l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo
intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il
veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di
servizio e per l’innesto a frizione, l’istruttore non può avere età
superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad
esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le
norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e
gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la
lettere <<P>>. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole
con la scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le
modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni sui veicoli nei quali
non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione
d’istruttore, sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L’autorizzazione è valida per
sei mesi.
7. Chiunque guida senza l’autorizzazione
per l’esercitazione, ma avendo affianco, in funzione d’istruttore persona
provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette
a euro milletrecentoundici. La stessa sanzione si applica alla
persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per
l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione d’istruttore,
persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
trecentoventisette a euro milletrecentododici. Alla violazione
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre
mesi, secondo le norme Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ. Alla violazione di
cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui
al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. |
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