( Validità della patente di guida )
1. Le patenti di guida delle categorie C e
D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è
richiesta della categoria B e per quella per i quali è richiesta la patente
delle categorie B e C.
2.
La patente di guida delle categorie A,B, C e D speciali rilasciata a
mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi
le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di
circolazione.
3.
Chiunque, munito di patente di categoria B,C o D, guida un autoveicolo per
il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella delle
patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
4.
Parimenti chiunque munito di patente
speciale delle categorie A,B,C e D, guida un veicolo diverso da quello
indicato è specialmente adottato in relazione alla sua mutilazione o
minorazione, ovvero munito di patente speciale delle categorie A e B quale
mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo
diverso, o per la guida è prevista una patente di categoria diversa, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque a euro duecentosessantadue.
5.
Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le
norme del Capo Ι, Sezione II, del Titolo VΙ. |
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( Durata e conferma della validità della patente di guida)
1. Le patenti di guida delle categorie A e
B sono valide per anni dici; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha
superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni, e a chi
ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2.
La patente speciale di guida è delle categorie A e B rilasciata a mutilati e
minorati fisici e a quella della categoria C sono valide per cinque anni, e
per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della
categoria D è valida per cinque anni.
3.
Il ministro dei trasporti, con propri decreti può stabilire termini di
validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione
all’uso cui sono destinati i veicoli condotti, all’età dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici determinando altresì in quali casi debba
addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L’accertamento dei requisiti previsti
dall’articolo 119, comma 1 per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all’articolo 116 comma 8, deve essere effettuato ogni cinque anni e
comunque in occasione della conferma di validità della patente di
guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete
trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4,
lettera d-bis ), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi
indicati sul certificato di idoneità .
5.
La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della
Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un tagliando di convalida da opporre sulla medesima patente
di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati
nell’art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti alla conferma della validità. Analogamente procedono le
commissioni di cui all’art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del
ministero dei trasporti nei casi di cui all’art. 119, comma 5. Non possono
essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non mostrano previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato dei versamenti in conto
corrente postale e gli importi dovuti alla conferma di validità della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è
responsabile in solido dell’omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata
dal titolare della patente per il periodo di validità.
6.
L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5,
rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma di validità
della patente, comunica al prefetto del luogo di residenza e al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. l’esito dell’accertamento
stesso per i provvedimenti di cui gli articoli 129, comma 2, e 130. 7. Chiunque guida con patente la cui validità, sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma193 da euro centotrentuno a euro centoventiquattro. Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, e in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. |