( Principio informatore della circolazione )
1.
Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singolo comportamenti, oltre quanto già previsto nei predenti
titoli sono fissati dalle norme che seguono. |
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( Velocità )
1.
E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che,
avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo
stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico
ed ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo
per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine
per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre
conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere
tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente
l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità
e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve
regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle
curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi
frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti
discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
insufficiente invisibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause
nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve altresì ridurre
la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali
e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi gli
animali che si trovano sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a
velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale
flusso della circolazione.
7. All’osservanza delle disposizioni
del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da
soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del
comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque viola la disposizione del
comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma
7. |
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(Limiti di velocità)
1. A fini della sicurezza della
circolazione, e della tutela della vita umana la velocità massima non può
superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le extraurbane
principali, i 90 km/h per le extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le
strade urbane di scorrimento, previa l’apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli
enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla
relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità
massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e
tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati
nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti
proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i
limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre
limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i
provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano
contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui
al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti,
ove no vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato
adempimento il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla
esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
dell’ente proprietario. 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: a ) ciclomotori: 45 km/h; b ) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui l’art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c ) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d ) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e ) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i), ed l) dell’articolo 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f ) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g ) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h ) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati;80 km/h sulle autostrade; i ) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’articolo 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati ; 80 km/h sulle autostrade; l ) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di
cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui le lettere a) e b), devono
essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di
complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi
ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle forze armate, ovvero ai Corpi ed Organismi
indicati nell’art. 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati
limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’articolo 141.
6. Per la determinazione dell’osservanza
dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate nonché le registrazioni del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di
velocità, ovvero supera limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
trentadue a euro centotrentuno.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di
non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro
cinquecentoventiquattro.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i
limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro
milletrecentoundici. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II del Titolo VI. Se la
violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da
meno di tre anni la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui
al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro diciannove a euro settantotto.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e
9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere
b), e), f), g), h), i) ed l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di
guida sia in corso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della
patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II,
del Titolo Vi. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da
quattro a otto mesi. |
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(Posizione dei veicoli sulla carreggiata)
1. I veicoli devono circolare sulla parte
destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima,
anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli
animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica
anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o
un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate
separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia
o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due
carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa
in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella
centrale salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una
carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la
corsia più libera a destra; la corsie o le corsie di sinistra sono riservate
al sorpasso.
6. Sulle strade di tipo A e B (art. 2
comma 2) a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è
riservata ai veicoli lenti.
7. All’interno dei centri abitati, salvo
diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso
di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti,
qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsa più
opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla
successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare
corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per
fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per
effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a
destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a
raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché non ostacolino o
rallentino la marcia dei tram, salvo diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari
a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare
a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro
la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus
sia corredata da un’apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della
strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un
lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra
del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa
al loro senso di circolazione, e purché non comportino intralcio al
movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto
alla sanzione amministrativa relativa al pagamento di una somma da 65 € a
262 €.
12. Chiunque circola contromano in
corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
visibilità limitata, quando la strada è divisa in più carreggiate separate,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 131 €
a 524 €. Dalla violazione prevista dal presente comma, consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi,
ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo IV. In caso di recidiva, la
sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 32 € a 131 €. |