Art.144

(Circolazione dei veicoli per file parallele)

 1.  La circolazione per file parallele è ammessa, nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali: in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.
 

 2.  Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
 

 3.  Il passaggio da una corsia all’altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovino nella prima corsia di destra possono inoltre spostarsi da detta corsia, quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
 

 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 32 € a 131€.

 
 

Art.145

(Precedenza)

 1.  I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
 

 2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
 

 3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie, i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
 

 4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con l’apposito segnale.
 

 5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della linea di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con l’apposito segnale.
 

 6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola su strada.
 

 7. È vietato impegnare un’intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie e tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il traffico dei veicoli provenienti da altre direzioni.
 

 8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
 

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.
 

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 € a 262 €.
 

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo IV.

 
 

Art.146

(Violazione della segnaletica stradale)

 1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
 

 2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento ovvero dagli agenti del traffico è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 32 € a 131 €. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’art. 191 comma4.
 

 3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 € a 262 €.