Art.147

 (Comportamento ai passaggi a livello)

 1.  Gli utenti della strada, approssimandosi a un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare attentamente le segnalazioni indicate nell’articolo 44.
 

 2.  Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44,comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
 

 3.  Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

a ) siano chiuse o stiano per chiudere le barriere o le semibarriere;

b ) siano in movimento di apertura le semibarriere;

c ) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’articolo 44, comma 2 e dal regolamento di cui al comma 3 dello stesso articolo;

d ) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere, previsti dal medesimo articolo.

 4.  Gli utenti della strada devono sollecitatamene sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dai binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’ esistenza del pericolo.
 

 5.  Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
 

 6.  Quando lo stesso soggetto sia in corso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma precedente per almeno due volte, all’ ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di giuda da uno a tre mesi, ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI.

 
 

Art.148

(Sorpasso)

1.  Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
 

 2.  Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a )  che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b )  che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c )  che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ossia sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d )  che la strada sia libera per un o spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’ utente da sorpassare nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’ utente da sorpassare.
 

 3.  Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver effettuato l’ apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
 

 4.  L’ utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade a una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
 

 5.  Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciare passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’ osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
 

 6.  Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
 

 7.  Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
 

 8.  Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.
 

 9.  Il sorpasso dei tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
 

10.  E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
 

11.  E’ vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento dei veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
 

12.  E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a)  quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b)  quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’ apposita segnaletica orizzontale;

c)  quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d)  quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
 

13.  E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata dai semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
 

14.  E’ vietato il sorpasso ai conducenti dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di essi in cui il divieto sia imposto dall’ apposito segnale.
 

15.  Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi2,3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
 

16.  Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9,10,11,12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi, quando si tratti del divieto di cui al comma 14.

 
 

Art.149

(Distanza di sicurezza tra due veicoli)

 1.  Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’ arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
 

 2.  Fuori dai centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 metri. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
 

 3.  Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciare il lavoro.
 

 4.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
 

 5. Quando dall’ inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’ applicazione della revisione di cui all’ articolo 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
 

 6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici, salva l’ applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I e II, del Titolo VI.

 
 

Art.150

(Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o sulle strade di montagna)

 1.  Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
 

 2.  Sulle strade in montagna o comunque a forze pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esita. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
 

 3.  Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
 

 4.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
 

 5.  Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l’ art. 149, comma 5 e 6.