Art.156

(Uso dei dispositivi di segnalazione acustica)

 1.  Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
 

 2.  Fuori dai centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedono al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
 

 3.  Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo casi di effettivo e pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
 

 4.  In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
 

 5.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.

 

 
 

Art.157

(Arresto fermata e sosta dei veicoli)

 1.  Agli effetti delle presenti norme:

a)   per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b)   per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c)   per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente;

d)   per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per  malessere fisico del conducente o di un passeggero.

 2.  Salve diverse segnalazioni, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni comunque non inferiore ad un metro.
 

 3.  Fuori dai centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori dalla carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino al margine destro della carreggiata , parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
 

 4.  Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
 

 5.  Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
 

 6.  Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato,è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
 

 7.  E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
 

 8.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
 


 

Art.170

(Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

 1.  Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve precedere sollevando la ruota anteriore.
 

 2.  Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre il conducente.
 

 3.  Sui motocicli l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella apposizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
 

 4.  E’ vietato ai conducenti di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
 

 5.  Sui veicoli di cui al comma 1 è severamente vietato trasportare oggetti che non siano solidalmente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente  rispetto alla sagoma di esso di oltre  i cinquanta centimetri ovvero impediscano e limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
 

 6.  Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
 

 7.  Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.