( Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta )
1. Il conducente e di passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1,
b) M2, ad
eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su
veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che
dispongono i posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili
posteriori , classificati nell’art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di
ritenuta previsti nell’articolo 72, comma 2, hanno l’obbligo di utilizzarli in
qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei
dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai
corpi di Polizia Municipale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli dei servizi
antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza ;
c) gli appartenenti a servizi
di vigilanza privati regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte.
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di
persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con
conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida
quando esplicano le funzioni previste dall’art. 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di
certificazione rilasciata dalla Unità sanitaria locale, o delle competenti
autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità Europee, affette da
patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso
delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di
validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 delle direttive
91/67/CEE e deve essere esibito su richiesta degli organi di polizia di cui
all’articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza, sulla base
della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi indicazioni
di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni cha abbiano una statura
inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato
alla loro statura e al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori
possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se non trasportati in un
veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6.
Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano
sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il
servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati
secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro trentadue a euro centotrentuno. Quando il mancato uso
riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
sul veicolo al momento del fatto, che è tenuto alla sorveglianza del minore
stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale
funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro diciannove a euro settantotto.
10. Chiunque importa o produce per commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di
ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro seicentocinquantacinque a euro
duemilaseicentoventitre.
11.
Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati
sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi delle
norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ del presente codice.
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