Art.182 |
( Circolazione dei velocipedi )
- I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i
casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono, e comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri
abitati devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore
di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
- I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio la meno con una mano, essi devono essere in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e
compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
- Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro
veicolo.
- I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per
le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza.
- E vietato trasportare altre persone sul velocipede
almeno che lo stesso non sia appositamente costruito o attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto
anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’art. 68
comma 5.
- I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per
il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti se a
più di due ruote simmetriche solo da quest’ultimo.
- Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare
più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il
trasporto contemporaneo di due bambini fini a dieci anni di età.
- Per il trasporto di oggetti e di animali si applica
l’articolo 170.
- I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi,
con le modalità stabilite nel regolamento.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
diciannove a euro settantotto. La sanzione è da euro
trentadue
a euro centotrentuno quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
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Art.186 |
( Guida sotto l’influenza dell’alcool )
- E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell’uso di bevande alcoliche.
- Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il
fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con
l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un
mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di
un anno, ai sensi del capo Π, Sezione Π, del titolo VI.
- Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
- In caso di incidente o quando si abbia motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia
Stradale di cui all’articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
- Qualora dall’accertamento risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal
regolamento, l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 4,
il conducente è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto
a euro milletrentadue.
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Art.187 |
(
Guida sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti
)
- E’ vietato guidare in stato di alterazione fisica
o psichica correlata con l’uso sostanze stupefacenti o psicotrope.
- In caso di incidente o quando si ha
ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il
conducente presso le strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b) del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il
prelievo dei campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica
e psichica sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del
Minisro della sanità di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori
pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
- Il prefetto, sulla base della certificazione,
rilascia dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia
sottoposto a visita medica ai sensi dell’articolo 119, e può disporre, in
via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito
dell’esame di revisione che deve avvenire comunque, nel termine indicato
dal regolamento.
- Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell’articolo 186.
- In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al
comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue.
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Art.188 |
(
Circolazione e
sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
)
- Per la circolazione e la sosta dei veicoli al
servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono
tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
- I soggetti legittimi ad usufruire delle strutture
di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del Comune di residenza nei
casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel
medesimo indicate.
- I veicoli al servizio di persone invalide
autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto
dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo
determinato.
- Chiunque usufruisce delle strutture di cui al
comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne faccia
uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
- Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1,
pur avendo diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue a euro
centotrentuno.
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Art.189 |
(
Comportamento in
caso di incidente )
- L’utente della strada in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di
prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
- Le persone coinvolte in un incidente devono porre
in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione
e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l’accertamento delle responsabilità.
- Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole
cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono
inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell’articolo 161. Gli agenti in servizio di Polizia
Stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio
alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza,
degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
- In ogni caso i conducenti devono altresì fornire
le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
- Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle
sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
- Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in
caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di
fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che
si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da tre mesi ad un anno, ai sensi Capo Π, Sezione Π, del Titolo VΙ.
- Chiunque nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone
ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a
euro milletrentadue.
- Il conducente che si fermi e, occorrendo presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi
immediatamente a disposizione degli organi di Polizia Giudiziaria, quando
dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato.
- Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a
euro duecentosessantadue.
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