Art.190

(Comportamento dei pedoni)

 1.  I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi ad essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiate di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
 

 2.  I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
 

 3.  E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
 

 4.  E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
 

 5.  I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
 

 6.  E’ vietato ai pedoni, effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

 

 7.  Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservata ai pedoni.
 

 8.  La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
 

 9.  E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possono creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
 

10.  Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove  a euro settantotto.
 


 

Art.191

(Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)

 1.  Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando o all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un’ attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando o all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
 

 2.  Sulle strade sprovviste di attraversamenti  pedonali i conducenti devono consentire al pedone,che abbia gia iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
 

 3.  I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possono derivare da comportamenti scorretti o maldestri si bambini o di anziani, quando sia ragionevoli prevederli in relazione alla situazione di fatto.
 

 4.   Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
 


 

Art.192

(Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti)

 1.  Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari,ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale , quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
 

 2.  I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
 

 3.  I funzionari, ufficiali e agenti, di cui ai precedenti commi, possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo; - ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; - ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.

 

 4.  Gli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento dei lori servizi, formare posti di blocco e,  in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali.. le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità , sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
 

 5.  I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di Polizia Stradale di cui all’articolo 12, comma 1, impartisce per la progressione del convoglio militare.
 

 6.  Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1,2,3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque  a euro duecentosessantadue.
 

 7.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro milletrentadue  a euro duemilaseicentoventitre.
 


 

Art.193

(Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile)

 1.  I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge  sulla responsabilità civile verso terzi.
 

 2.  Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro seicentocinquantacinque a euro duemilaseicentoventitre.
 

 3.  La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
 

 4.  Si applicano gli articoli 13,comma 3 e 21, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n.689.