(Comportamento dei pedoni)
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi,
sui viali e sugli altri spazi ad essi predisposti; qualora questi manchino,
siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine
della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare
il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i
pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei
veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro
rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratta di
carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del
sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiate di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione
pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata,
devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei
soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal
punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo
in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni
di pericolo per sé o per altri.
3. E’ vietato ai pedoni attraversare
diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i
larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche
se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare
sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando
in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la
carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la
precedenza ai conducenti.
6. E’ vietato ai pedoni, effettuare
l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli
e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone
invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui
all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservata ai
pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od
altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. E’ vietato effettuare sulle carreggiate
giochi, allenamenti o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi
riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura che possono creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del seguente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro diciannove a euro settantotto.
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