Art.195

( Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie )

1.      La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite,minimo generale di euro quindici ed il limite massimo generale di euro novemiladuecentonovantasei. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell’articolo198,ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2.      Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

3.      La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti per il problema delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cuoi al comma 1.   

 
 

Art.196

(   Principio di solidarietà )

1.     Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in una sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidamente il locatario, e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione.
 

2.      Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
 

3.     Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica   o di un ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
 

4.     Nei casi di cui ai commi 1, 2 e3 chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

 
 

Art.197

(  Concorso di persone nella violazione )

 1.     Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge non disponga diversamente.

 
 

Art.198

(Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie)

1.      Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od ommissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
 

2.      In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zona a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

 
 

Art.199

( Non trasmissibilità dell’obbligazione )

1.     L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuninaria non si trasmette agli eredi.

 
 

Art.200

(  Contestazione e verbalizzazioni delle violazioni  )

  1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
     

  2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
     

  3. Copia del verbale deve essere  consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
     

  4. Copia del verbale consegnata immediatamente all’ufficio comando da cui dipende l’agente accertatore.

 
 

Art.201

(  Notificazione delle violazioni ) 

  1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione.Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.
     

  2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto, e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
     

  3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’articolo 12, dai messi comunali o da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni s’intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
     

  4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
     

  5. 5.      L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.