Art.195 |
(
Applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie )
1.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di
una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
singola norma, sempre entro il limite,minimo generale di euro
quindici ed il limite massimo generale di euro
novemiladuecentonovantasei. Tale limite massimo generale può
essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di
più violazioni ai sensi dell’articolo198,ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si
ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per
eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo entro il 1°
dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti per il problema
delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio
dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cuoi al
comma 1.
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Art.196 |
(
Principio di
solidarietà )
1. Per
le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo, o, in una sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente
con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria è obbligato con l’autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84
risponde solidamente il locatario, e, per i ciclomotori, l’intestatario del
contrassegno di identificazione.
2.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è
obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma
da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se
la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o
comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o di un ente o associazione o
l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei
casi di cui ai commi 1, 2 e3 chi ha versato la somma stabilita per la
violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore
della violazione stessa. |
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Art.197 |
(
Concorso di persone nella violazione )
1. Quando
più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una
sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la
violazione prevista, salvo che la legge non disponga diversamente. |
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Art.198 |
(Più violazioni
di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie)
1.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od ommissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative e pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave
aumentata fino al triplo.
2.
In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zona a traffico limitato, il trasgressore ai divieti
di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace
alle sanzioni previste per ogni singola violazione. |
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Art.199 |
( Non
trasmissibilità dell’obbligazione
)
1. L’obbligazione
di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuninaria non si
trasmette agli eredi.
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Art.200 |
(
Contestazione
e verbalizzazioni delle violazioni
)
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La violazione, quando è possibile, deve
essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
-
Dell’avvenuta contestazione deve essere
redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati
chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo
modello.
-
Copia del verbale deve essere consegnata
al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
-
Copia del verbale consegnata
immediatamente all’ufficio comando da cui dipende l’agente accertatore.
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Art.201 |
(
Notificazione delle violazioni
)
-
Qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno
reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta
giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno
dei soggetti indicati nell’articolo 196, quale risulta dai pubblici
registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di
identificazione. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti
indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione.Per
i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall’accertamento.
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Qualora la residenza, la dimora o il
domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel
soggetto, e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
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Alla notificazione si provvede a mezzo
degli organi indicati nell’articolo 12, dai messi comunali o da un
funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della
posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Comunque, le notificazioni s’intendono validamente eseguite quando siano
fatte alla residenza, domicilio sede del soggetto, risultante dalla carta
di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la
Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida
del conducente.
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Le spese di accertamento e di
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
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5.
L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
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