1.
Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al
minimo fissato dalle singole norme.
2.
Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio
dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto
corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario. All’uopo, nel verbale contestato notificato devono essere
indicate le modalità di pagamento,con il richiamo delle norme sui versamenti
in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario.
3.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi
di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento
di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai
sensi delle presenti norme, deve avere con sé. In tal caso il verbale di
contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro
dieci giorni dall’identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le
violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9;
100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma
6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto
del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.