Art.206 |
( Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
)
1.
Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’articolo 27 della
stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2.
I ruoli per i titoli esecutivi i cui proventi spettano allo Stato
sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa
violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso i ruoli sono predisposti
dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.
3.
I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente
all’intendente di finanza competente il quale dà incarico all’esattore il
ruolo per la riscossione in unica soluzione.
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Art.207 |
(
Veicoli immatricolati all’estero o muniti
di targa EE
)
1.
Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE
viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani della agente accertatore, il pagamento in misura
ridotta previsto dall’articolo 202. L’agente trasmette al proprio comando od
ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al
trasgressore facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo.
2.
Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della
facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del
massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In
sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può
fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle
somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento
fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
L’una e l’altro sono versati al comando od ufficio da cui l’accertatore
dipende.
3.
In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della
garanzia di cui al comma 2, viene disposta in via cautelare l’immediato
ritiro della patente da parte dell’agente accertatore. In mancanza della
patente si applica il fermo amministrativo del veicolo, fino a quando non
sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e comunque per un
periodo non superiore a sessanta giorni.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di
proprietà dei cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d’Italia.
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Art.208 |
(
Proventi dalle sanzioni amministrative
pecuniarie
)
1.
I proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da
funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e
tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle Regioni,
Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei
Comuni.
2.
I proventi di cui al comma 1, spettanti allo stato, sono destinati:
a ) al Ministero dei lavori
pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
nella misura dell’ottanta per cento del totale annuo, definito a norma
dell’articolo 2, lettera x ) della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche
attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilità e sulla sicurezza stradale ( CCISS ), istituito con legge 30
dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico e per
finalità di educazione stradale e per l’assistenza e previdenza del
personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza;
b ) alla Direzione generale
della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra
richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.
3.
Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del
tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministero del tesoro è autorizzato
ad adottare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio, nel
rispetto delle quote come annualmente determinate.
4.
I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono
devoluti, alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per servizi di polizia stradale di loro
competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi,
alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché
in misura non inferiore al 10%, ad interventi per la sicurezza stradale, in
particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini,
anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente con delibera
della Giunta le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le
determinazioni sono comunicate al Ministero dei lavori pubblici; per i
Comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a
cinquemila abitanti.
5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti
le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell’entrata e nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
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