Art.206

( Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie )

1.   Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’articolo 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.   I ruoli per i titoli esecutivi i cui proventi spettano allo Stato sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.

3.   I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza competente il quale dà incarico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
 

 
 

Art.207

Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE  )

1.    Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani della agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202. L’agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2.   Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’una e l’altro sono versati al comando od ufficio da cui l’accertatore dipende.

3.   In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposta in via cautelare l’immediato ritiro della patente da parte dell’agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo, fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.

4.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d’Italia. 
 

 
 

Art.208

Proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie )

1.    I proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

2.      I proventi di cui al comma 1, spettanti allo stato, sono destinati:

a ) al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x ) della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale ( CCISS ), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

b ) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.

3.    Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad adottare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

4.    I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti, alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per servizi di polizia stradale di loro competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché in misura non inferiore al 10%, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente con delibera della Giunta le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministero dei lavori pubblici; per i Comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

5.   Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
 

 
 
Art.209

( Prescrizione )

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 

 
 
Art.210

( Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale )

  1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
     

  2. La  sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria comminate nel presente codice si distinguono in:

a)    sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;

b)    sanzioni concernenti il veicolo;

c)   sanzioni concernenti i documenti di circolazioni e la patente di guida.

  1. Nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
     

  2. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo allora sanzione accessoria. Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.