( Sanzione accessoria
dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere
abusive )
1.
Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegue la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei
luoghi ovvero l’obbligo di rimozione di opere abusive l’agente accertatore
ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi
dell’articolo 200 o, in mancanza nella notificazione prescritta
dall’articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per
l’applicazione della sanzione accessoria.
2.
Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi
1 e 2 dell’articolo 203. Nel caso di mancato ricorso, l’ufficio o comando da
cui dipende l’agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per
l’emissione dell’ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per ricorrere.
3.
Il perfetto nell’ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l’adempimento del suo obbligo di ripristino
dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in
relazione all’entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi :
l’ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso,
l’ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione dell’ufficio o comando di cui al comma 2.
L’esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell’ente
proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente
proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto il quale
emette ordinanza di estinzione del procedimento per l’adempimento della
sanzione accessoria. L’ordinanza è comunicata al trasgressore ed all’ente
proprietario della strada.
4.
Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato,
il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della
strada, da facoltà a quest’ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle
spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione del pagamento.
Tale ordinanza costituisce il titolo esecutivo ai sensi di legge.
5.
Nell’ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l’accertamento,
l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6.
Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nelle ipotesi di
impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l’agente accertatore
trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal
caso il prefetto può disporre l’esecuzione di inerventi necessari a cura
dell’ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7.
La posizione, di cui all’articolo 205 si estende alla sanzione
accessoria.
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