(
Fermo amministrativo del veicolo
)
1.
Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l’organo di Polizia che
accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione a
far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del
ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone
menzione nel verbale di contestazione.
1-1-bis. Se l’autore della violazione è persona
diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha legittima
disponibilità e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la
circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è
immediatamente restituito all’avente titolo. Dalla restituzione è redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
2.
Il veicolo è restituito all’avente titolo o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne ai genitori o a chi ne fal veci o a perona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3.
Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all’interessato.
4.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.
5.
Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l’accertamento
della violazione, l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall’organo di Polizia indicato nel comma 1.
6.
Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205,
la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso.
7.
E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione
provvedono gli organi di Polizia di cui all’articolo 12, comma1. Nel
regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta
sanzione accessoria.
8.
Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo
amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
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