Art.214

(  Fermo amministrativo del veicolo  )

1.      Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l’organo di Polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.

1-1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha legittima disponibilità e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Dalla restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.

2.      Il veicolo è restituito all’avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenne ai genitori o a chi ne fal veci o a perona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3.      Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all’interessato.

4.      Avverso il provvedimento  di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.

5.      Quando il ricorso sia accolto  e dichiarato infondato l’accertamento della violazione, l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di Polizia indicato nel comma 1.

6.      Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7.      E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di Polizia di cui all’articolo 12, comma1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8.      Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
 

 
 

Art.215

Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo  )

1.      Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di Polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito il luoghi appositi. L’applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell’articolo 201.

2.      I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all’aventi diritto, previo l’importo delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’articolo 2756 del codice civile.

3.      Nell’ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo questo è disposto dall’organo di Polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell’eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’articolo 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco secondo le modalità stabilite dal regolamento. Alle dette spese si applica o il comma 3 dell’articolo 2756 del codice civile.

4.      Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione dell’effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha effettuata la rimozione o blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dall’ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto.

5.      Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.
 

 
 

Art.216

(  Sanzione accessoria del ritiro del documento di circolazione della targa o della patente di guida  )

  1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazione o licenze, nei casi in cui sono previste, ovvero della targa ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla Prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente da notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214.
     
  2. La restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
     
  3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o nella patente.
     
  4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’articolo 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l’interessato può chiedere immediatamente all’ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
     
  5. L’opposizione, di cui all’articolo 205, si estende alla sanzione accessoria.
     
  6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette. Se si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.