(
Sanzione accessoria della
sospensione della patente
)
1.
Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di Polizia
che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il
veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2.
L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a
copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo
della commessa violazione, Il prefetto, nei quindici giorni successivi,
emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la
sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella
singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione
commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che
l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L’ordinanza è notificata
immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo
di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindi giorni, il titolare può
ottenerne la restituzione da parte della Prefettura.
3.
Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni
della medesima disposizione di legge, l’organo di Polizia che accerta
l’ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la
sussistenza delle precedenti violazioni, procede ai sensi del comma 1,
indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle
sospensioni precedentemente disposti; si applica altresì il comma 2. Qualora
la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente,
l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il
prefetto che prevede a norma del comma 2.
4.
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che la scrive nei
propri registri.
5.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell’art. 205.
6.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della
patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette. Si applicano le sanzioni accessorie della
revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
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