Art.217

(  Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione  )

1.     Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede al sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od organo di Polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2.      L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo in cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare. L’ordinanza è notificata all’interessato, e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine dei quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo con le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3.      Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all’interessato dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

4.      Avverso l’ordinanza di cui al comma 2, l’interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l’immediata restituzione.

5.      L’opposizione di cui all’articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.

6.      Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a e uro seimilacentonovantasette. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.

 
 

Art.218

(  Sanzione accessoria della sospensione della patente  )

1.      Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di Polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2.      L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura del luogo della commessa violazione, Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L’ordinanza è notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza  di sospensione non sia emanata nel termine di quindi giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte della Prefettura.

3.      Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di Polizia che accerta l’ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni, procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposti; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto che prevede a norma del comma 2.

4.      Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che la scrive nei propri registri.

5.      Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205.

6.      Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
 

 
 

Art.219

(  Revoca della patente di guida  )

1.      Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.

2.      L’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell’ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca della patente, con l’intimazione dell’intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, alla prefettura. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalità di cui all’art. 129, comma 3.

3.      Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui al comma 2. Il ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita all’interessato; la restituzione è comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
 

 
 

Art.220

(  Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice  )

1.      Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

2.      La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della Prefettura sulla patente del trasgressore.

3.      Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.

4.      L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa sono una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del Capo 1. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.
 

 
 

Art.221

(  Connessione obbiettiva con un reato  )

1.      Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione ed applicazione con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2.      La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per il difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 220.