Art.222

( Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati  )

1.      Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice, derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2.      Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione dell patente è da uno ai sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.

3.      Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
 

 
 

Art.223

Ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato )

1.      Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all’art. 222, commi 2 e 3, l’agente o organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando od ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

2.      Il prefetto appena ricevuti gli atti dispone, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.; che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all’intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3.      Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente è comunicato all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro è immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso senza indugio, al prefetto che ordina all’autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio.

4.      Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.

5.      Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato, ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto la patente è restituita all’interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
 

 
 

Art.224

( Procedimento di applicazione della sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente )

1.      Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne da comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

2.      Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo procedimento di revoca comunicandolo all’interessato o all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3.      La declaratoria di estinzione del reato per la morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per l’altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4.      Salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.