Art.222 |
( Sanzioni
amministrative accessorie all’accertamento di reati
)
1.
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice,
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna
le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una
lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione dell patente è
da uno ai sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due
mesi a un anno.
3.
Il giudice può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di
recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a
decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
|
Art.223 |
(
Ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato
)
1.
Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all’art. 222, commi 2 e 3, l’agente o organo che ha
proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia
del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio
comando od ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia
dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente all’ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
2.
Il prefetto appena ricevuti gli atti dispone, sentito il competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.; che deve esprimere il
parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove
sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed
ordina all’intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento
è iscritto sulla patente e comunicato all’ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
3.
Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di
guida, l’agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente
la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un
anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente è comunicato all’ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro è immediato non è
possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso
senza indugio, al prefetto che ordina all’autore della violazione di
consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza, presso il proprio ufficio.
4.
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di
procedura penale nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma
2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti nel termine di giorni venti
dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei
quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all’interessato, ed ai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. Se il ricorso è accolto la patente è restituita all’interessato.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è
ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
|
Art.224 |
(
Procedimento di applicazione della
sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della
patente
)
1.
Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il
prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il
relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e
ne da comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
2.
Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla
revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione
della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
procedimento di revoca comunicandolo all’interessato o all’ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
3.
La declaratoria di estinzione del reato per la morte dell’imputato
importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per l’altra causa, il prefetto procede all’accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e
219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla
sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria.
4.
Salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile
di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario.
L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.
|