(
Classificazione dei veicoli )
1) I veicoli si classificano, ai fini del presente codice:
a ) veicoli a braccia;
b ) veicoli a trazione animale;
c ) velocipedi;
d ) slitte;
e ) ciclomotori;
f ) motoveicoli;
g ) autoveicoli;
h ) filoveicoli;
i ) rimorchi;
l ) macchine agricole;
m ) macchine operatrici;
n ) veicoli con caratteristiche
atipiche.
2) I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1,
lettere e), f), g), h), i), e n) solo altresì classificati come segue in base
alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi i 50 Km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non superi i 50 cc e la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
superi i 50 Km/h;
- categoria L3: veicoli a due
ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) superi i 50 Km/h;
- categoria L4: veicoli a tre
ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50
Km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre
ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50
Km/h;
b) - categoria M: veicoli a
motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre
al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a
motore destinati al trasporto di merce, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli a
motore destinati al trasporto di merce, aventi massa massima superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli a
motore destinati al trasporto di merce, aventi massa massima superiore a 3,5 t
ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli a
motore destinati al trasporto di merce, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con
massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con
massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t ;
- categoria O3: rimorchi con
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t ;
- categoria O4: rimorchi con
peso massimo superiore a 10 t.
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