Art.46

(  Nozione di veicolo )

1)  Ai fini delle norme del presente codice si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi anche se asservite da motore le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti da regolamento.

 
 
Art.47

( Classificazione dei veicoli )

1)  I veicoli si classificano, ai fini del presente codice:

a ) veicoli a braccia;

b ) veicoli a trazione animale;

c ) velocipedi;

d ) slitte;

e ) ciclomotori;

f ) motoveicoli;

g ) autoveicoli;

h ) filoveicoli;

i ) rimorchi;

l ) macchine agricole;

m ) macchine operatrici;

n ) veicoli con caratteristiche atipiche.

2)  I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), e n) solo altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi i 50 Km/h;

- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non superi i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi i 50 Km/h;

- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h;

- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima  superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merce, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli a motore destinati al trasporto di merce, aventi massa massima superiore a 3,5 t;

 - categoria N2: veicoli a motore destinati al trasporto di merce, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli a motore destinati al trasporto di merce, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t ;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t ;

- categoria O4: rimorchi con peso massimo superiore a 10 t.

 
 

Art.50

( Velocipedi )

1.      I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsiome esclusivamente muscolare, per mezzo di  pedali, o analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

2.  I velocipedi non possono superare i 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

 
 

Art.52

( Ciclomotori )

1. I ciclomotori sono veicoli  motore a due o a tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a ) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;

b ) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

2. I ciclomotori a tre ruote possono per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie e a riguardo, con decreto del Ministri dei trasporti, o, in alternativa in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti  emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l’Europa, recepiti dal ministero dei trasporti , ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.  

 
 

Art.71

(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionale dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità per il loro accertamento.

4.  Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttiva comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per la Nazioni Unite,  Commissione Economica per l’Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.- sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni prestabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa  è da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.