( Formalità
necessarie per la circolazione dei ciclomotori )
1.
I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a ) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati
di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del
certificato di approvazione di cui all’articolo 76;
b ) un contrassegno di identificazione, che premetta di
risalire all’intestatario responsabile della circolazione.
2.
La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono
riservati allo Stato.
3.
Il trasferimento di residenza dell’intestatario del contrassegno di
identificazione, qualora non risulti già registrato nell’archivio integrato del
centro elaborazione dati delle Direzione generale delle M.C.T.C., deve essere
comunicato unicamente alla prescritta documentazione, dall’interessato, entro 30
giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento
e ne rilascia ricevuta.
4.
Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno stabilite,
sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati,
le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua
applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione
all’utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.
5.
Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’articolo 52 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue. Alla stessa sanzione
soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità
oltre i limiti previsti dall’articolo 52.
6.
Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nell’articolo 52 o nel certificato di
idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista
dallo stesso articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
7.
Chiunque circola con un ciclomotore per quale non è stato rilasciato il
certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
8.
Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di
identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
9.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione
per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto
o alterato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da
euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
10.
Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di
identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove a
euro settantotto.
11.
Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di
identificazione che non permetta di risalire all’intestatario responsabile della
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla stessa
sanzione è soggetto l’intestatario del contrassegno.
12.
Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel
termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro trentadue a euro centotrentuno.
13.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di
identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste
dall’articolo 102.
14.
Alle violazioni previste dai comuni 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di
cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ. Alla violazione prevista dal comma 8
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al Capo
Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente
alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o
alterato, consegue le sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi o in caso di reiterazione delle violazione, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme
di cui Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ.
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